PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 – Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
Art. 5 – Destinatari
Art. 6 – Scelte di investimento
Art. 7 – Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione – Cessazione e sospensione della contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 – Anticipazioni
Art. 13-bis: Prestazioni accessorie
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del Fondo
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 22 – Presidente
Art. 23 – Responsabile del Fondo
Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca depositaria
Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 – Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 – Modalità di adesione
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
Art. 35 – Comunicazioni e reclami
Art. 36 – Clausola compromissoria
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 39 – Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
1. E’ costituita in Venezia, con atto 24 settembre 1990, l’Associazione denominata “PREVIGEN,
Cassa di Previdenza Integrativa per i Dipendenti delle Aziende Convenzionate - Fondo
Pensione”, d’ora in avanti semplicemente PREVIGEN, ed opera in regime di contribuzione
definita e a capitalizzazione individuale.
2. PREVIGEN è promossa e costituita dai Soci Fondatori che figurano nell’Atto Costitutivo.
3. Possono convenzionarsi a PREVIGEN tutte le aziende, di qualunque settore, operanti in Italia.
4. La qualifica di Azienda Convenzionata si acquisisce mediante domanda di convenzionamento a
PREVIGEN e sua accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Le leggi, contratti o accordi, nazionali o aziendali, costituiscono ciascuno Fonte Istitutiva di
PREVIGEN.
6. PREVIGEN è retta dalle norme del presente Statuto nonché, per quanto non previsto, da ogni
altra disposizione di legge in quanto applicabile.
7. PREVIGEN ha durata fino al 2050, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.
38.
8. PREVIGEN ha sede in Mogliano Veneto.
Art. 2 - Forma giuridica
1. PREVIGEN ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla
COVIP.
Art. 3 – Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di
prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede
alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e
all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di
previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1. PREVIGEN è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche di
PREVIGEN è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della
capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari
1. Sono destinatari i dipendenti delle Aziende Convenzionate.
2. Sono iscritti al fondo i dipendenti di cui al precedente comma che aderiscono con conferimento
tacito del tfr.
Art. 6 – Scelte di investimento
1. Al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’art. 3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la
stipula di contratti e convenzioni assicurative, con imprese di assicurazione, di cui al dlgs
209/2005 e successive modificazioni e integrazioni, del Gruppo Generali.
2. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei contratti e delle convenzioni di assicurazione,
i diversi profili di rischio e rendimento ed i termini e le modalità di allocazione della posizione
individuale tra le diverse linee di investimento offerte dai contratti di assicurazione.
Art. 7 – Spese
1. L’iscrizione a PREVIGEN comporta le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo:
a 1) direttamente a carico delle Aziende convenzionate. I criteri e l'ammontare della quota di
rimborso delle spese a carico di ciascuna Azienda Convenzionata verranno fissati di
anno in anno dal Consiglio di Amministrazione di PREVIGEN, cui spetta fissare anche
le modalità di versamento, ivi compresi eventuali acconti;
a 2) indirettamente a carico dell’aderente in % dei contributi versati e del rendimento della
gestione assicurativa.
b) spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative
individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
b 1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
b 2) riscatto della posizione individuale;
b 3) anticipazioni.
c) Spese relative alla fase di erogazione della rendita.
d) Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa.
PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione – Cessazione e sospensione della contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico
delle Aziende Convenzionate, dei Dipendenti e attraverso il conferimento del TFR maturando
ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima della contribuzione a carico delle Aziende Convenzionate e dei Dipendenti
delle stesse è fissata, in cifra fissa ovvero in percentuale della retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR o su elementi particolari di essa, nella legge, contratti o accordi,
nazionali o aziendali, e loro successive modifiche ed integrazioni rappresentati a PREVIGEN.
3. Ferme restando le predette misure minime, l’aderente determina liberamente l’entità della
contribuzione a proprio carico.
4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando, ad eccezione dei casi previsti dalla
normativa ovvero contratti o accordi cui al comma 1.
5. L’adesione a PREVIGEN realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non
comporta l’obbligo di versamento di ulteriori contribuzioni a carico delle Aziende
Convenzionate né dei Dipendenti, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il Dipendente
contribuisca a PREVIGEN, è dovuto anche il contributo dell’Azienda Convenzionata stabilito
dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro il Dipendente ha facoltà di sospendere la contribuzione a
proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico dell’Azienda
Convenzionata, fermo restando l’obbligo di versamento del TFR maturando a PREVIGEN. E’
possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L’obbligo contributivo è assunto dalle Aziende Convenzionate esclusivamente nei confronti dei
Dipendenti Iscritti a PREVIGEN, pertanto nulla è dovuto a favore dei Dipendenti che non
prestino adesione o che perdano i requisiti di partecipazione a PREVIGEN successivamente
alla loro adesione.
8. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione oltre il raggiungimento dell’età
pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del
pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di
previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione
individuale dell’aderente. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali
spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è
alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme
pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni
percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. La posizione individuale viene rivalutata annualmente in base alle condizioni dei contratti di cui
all’art 6 comma 1 dello Statuto.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi
del comma 8 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione
delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni
pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale
della posizione individuale.
3. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di
cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di
appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la
riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di
capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo
dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di
anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene
convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70
per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno
sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare
per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
5. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al
29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita
entro il 15 novembre 1992, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica
complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità,
pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale
diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica
complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da
quest’ultima.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Le prestazioni consistono in rendite vitalizie determinate con criteri attuariali in base alla
consistenza della posizione assicurativa individuale all’atto del pensionamento.
2. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo si avvale dei
contratti in essere ovvero stipula apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione,
di cui all’art. 6, comma 1 dello Statuto.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione, può trasferire la posizione individuale
maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di
partecipazione.
2. L’iscritto che perda i requisiti di partecipazione a PREVIGEN prima del pensionamento, anche
prima del suddetto periodo minimo di permanenza, può:
a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non
inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria;
c. riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che
comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel
quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
d. riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5 del
Decreto;
e. mantenere la posizione individuale accantonata presso PREVIGEN, anche in assenza di
contribuzione.
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la
posizione individuale è riscattata dai beneficiari espressamente indicati dall’aderente, siano essi
persone fisiche o giuridiche, ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali
soggetti la posizione individuale resta acquisita a PREVIGEN.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. PREVIGEN provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte
dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione
della richiesta.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della
partecipazione a PREVIGEN.
Art. 13 – Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti
casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie
conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa
di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la
soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni
sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per
cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non
reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione
sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati
dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione
individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e
in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria.
Art. 13-bis: Prestazioni accessorie
1. PREVIGEN prevede, per le Aziende Convenzionate che ne facciano richiesta in forza di leggi,
contratti o accordi, nazionali o aziendali, la facoltà di accedere ad una delle seguenti prestazioni
accessorie:
a) la corresponsione di un capitale al verificarsi della morte in data anteriore a quella di
esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
b) la corresponsione di un capitale al verificarsi della invalidità totale permanente o della
morte in data anteriore a quella di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica
complementare.
2. Le prestazioni accessorie di invalidità e/o premorienza vengono prestate a fronte della
contribuzione di un importo che viene detratto annualmente in unica soluzione dal contributo.
In caso di mancata contribuzione, la copertura, è sospesa.
3. Le prestazioni accessorie vengono erogate alle condizioni stabilite rispettivamente nei Contratti
di Assicurazione stipulati con Compagnie di Assicurazione del Gruppo Generali e trasmessi alle
Aziende Convenzionate.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14 – Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
a) l’Assemblea dei Delegati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci
Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata da 20 Delegati, 10 in rappresentanza delle aziende convenzionate e 10 in
rappresentanza dei dipendenti delle stesse.
2. Le modalità di elezione dei Delegati sono contenute nel Regolamento elettorale.
3. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si
procede alla sua sostituzione con il primo tra i Delegati che in occasione delle ultime elezioni
hanno ricevuto il maggior numero di voti tra quelli non eletti della componente di appartenenza.
5. Nei casi in cui ciò non fosse possibile si procede a nuove elezioni del Delegato.
6. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai
Delegati in carica all’atto della sua designazione ovvero elezione.
Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali di
PREVIGEN, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei
Revisori, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento
di PREVIGEN.
Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è presieduta dal
Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di
entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell’Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
3. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto
di intervento all’Assemblea con facoltà di farsi coadiuvare da assistenti all’uopo nominati. Ogni
Delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in
Assemblea da altro delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può
essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali
aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun
Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
4. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
5. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati
e delibera a maggioranza dei voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti.
6. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa
indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati. L’Assemblea può
essere convocata anche fuori della sede sociale ovvero presso più sedi contemporaneamente tra
loro collegate con mezzi di videocomunicazione.
7. Quanto alle modifiche dello Statuto, l’Assemblea in seduta Straordinaria è regolarmente
costituita con l’intervento di almeno tre quarti dei Delegati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
8. Per lo scioglimento di PREVIGEN, l’Assemblea in seduta Straordinaria è validamente costituita
e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei Delegati.
9. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
10. Il verbale di riunione dell’Assemblea in seduta Straordinaria può essere redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. PREVIGEN è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 6 componenti di
cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei Dipendenti e metà eletti in rappresentanza
delle Aziende convenzionate.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene, in attuazione del principio di pariteticità,
mediante votazione dei delegati delle Aziende convenzionate e dei delegati dei dipendenti delle
stesse, in seno all’Assemblea e disgiuntamente, per la nomina della propria metà dei consiglieri,
sulla base di rispettive liste elettorali.
3. L’Ammissibilità delle candidature proposte all’Assemblea verrà valutata dal Consiglio di
Amministrazione uscente avendo come riferimento di giudizio esclusivamente i requisiti di
professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e
trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa
vigente.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità,
comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e
possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per
qualsiasi motivo, si provvede alla loro sostituzione secondo le modalità di cui al precedente
articolo.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica
all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei
componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare
l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza
l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di
ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive
del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di
compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non
siano attribuiti all’Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione decide i criteri per la gestione di PREVIGEN e, a tutela del
risparmio previdenziale, provvede a vigilare e a controllare che tale gestione sia conforme alle
disposizioni del presente Statuto nonché alle norme di legge tempo per tempo vigenti. In
particolare:
a) adempie alla regolare tenuta della contabilità relativa a PREVIGEN;
b) nomina il Responsabile di PREVIGEN, conferendogli i relativi poteri;
c) informa periodicamente gli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario di
PREVIGEN, predisponendo e presentando annualmente il bilancio all’Assemblea
ordinaria;
d) comunica alla COVIP le eventuali irregolarità;
e) propone all’Assemblea eventuali adeguamenti al presente Statuto;
f) fissa gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione di PREVIGEN;
g) delibera relativamente all’attivazione o alla disattivazione dei comparti e valuta gli
andamenti dei comparti attivi;
h) svolge funzioni direttive e di controllo sulla materia degli investimenti e sull’erogazione
delle rendite pensionistiche di PREVIGEN, verificando la rispondenza della politica di
impiego delle risorse alla normativa vigente in materia di fondi pensione nonché alle finalità
e ai criteri stabiliti nel presente Statuto;
i) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal presente Statuto o dalle disposizioni di
legge vigenti;
j) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i
provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o dal Vice Presidente mediante comunicazione
scritta, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e della documentazione relativa, da
inviare almeno 15 giorni prima della convocazione.
2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o e-mail contenente
in ogni caso l’ordine del giorno da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o comunque almeno
quattro volte all’anno. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
4. Il Presidente designa il Segretario.
5. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
membri del Consiglio di amministrazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. E’ consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci la
partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio mediante sistemi di collegamento in
teleconferenza e videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da
questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i
partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati.
7. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video
conferenza, dandone atto a verbale.
8. Spetta al Presidente di constatare la regolarità della riunione.
9. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto il relativo verbale debitamente
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto in apposito libro.
10. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto
con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono
solidalmente responsabili verso PREVIGEN per i danni derivanti dalla inosservanza di tali
doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
11. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1°
comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
Art. 22 – Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Aziende convenzionate e
quelli rappresentanti i Dipendenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza di PREVIGEN e sta per essa in giudizio.
3. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al Presidente, al Vice Presidente.
4. Il Presidente di PREVIGEN trasmette alla COVIP ogni variazione dello Statuto, unitamente
ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche, le segnalazioni periodiche nonché ogni
altro dato e documento richiesto dalla COVIP, con le modalità e nei termini dalla stessa
stabiliti.
5. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 23 – Responsabile del Fondo
1. Il Responsabile di PREVIGEN è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Responsabile di PREVIGEN deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e
trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa
vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile di
PREVIGEN dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente.
5. Il Responsabile di PREVIGEN svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e
riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi
confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile di PREVIGEN:
a. verificare che la gestione di PREVIGEN sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti,
nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
b. inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie
sull’attività complessiva di PREVIGEN e ogni altra comunicazione prevista dalla
normativa vigente;
c. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a
meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Responsabile di PREVIGEN ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in
grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia
delle condizioni di equilibrio.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea
di cui la metà eletta in rappresentanza delle Aziende convenzionate e la metà eletta in
rappresentanza dei Dipendenti delle stesse.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene, in attuazione del principio di pariteticità, mediante
votazione dei delegati dalle Aziende convenzionate e dei delegati dai Dipendenti delle stesse, in
seno all’Assemblea e disgiuntamente, per la nomina della propria metà dei Sindaci, sulla base di
rispettive liste elettorali.
3. L’Ammissibilità delle candidature proposte all’Assemblea verrà valutata dal Consiglio di
amministrazione avendo come riferimento di giudizio esclusivamente i requisiti di
professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e
professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti
dalla normativa vigente.
5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la
decadenza dall’incarico.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal
supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è
stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione di PREVIGEN, vigila sull’osservanza della
legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul
suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile.
3. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere
sull’equilibrio di PREVIGEN nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia
delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in
grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione di PREVIGEN e di
trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti
esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la
sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si
sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre e comunque ogni volta che egli ne ravvisi
l’opportunità.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente.
3. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e
le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due
riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di
amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non
assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio
sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla
natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il
segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che
abbiano causato un danno a PREVIGEN, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora
avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice
Civile.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione
1. La gestione delle risorse di PREVIGEN è affidata ai soggetti di cui all’art. 6 comma 1 dello
Statuto.
Art. 28 - Banca depositaria
1. Nel caso in cui Il Fondo attivi, con le medesime imprese di assicurazione di cui all’art. 6
comma 1 dello Statuto, nelle forme più idonee a conseguire le finalità previdenziali, uno
o più comparti di natura finanziaria, il patrimonio di detti comparti è depositato presso
Banca Depositaria, la quale svolge il ruolo di Banca Depositaria ai sensi di legge.
2. Per la scelta della Banca Depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura
prevista dalla normativa vigente.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla
COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione di PREVIGEN.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.
Art. 29 - Conflitti di interesse
1. La gestione di PREVIGEN è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di
conflitti di interesse.
Art. 30 – Gestione amministrativa
1. Al PREVIGEN spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare
a PREVIGEN compete:
a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la eventuale banca depositaria;
b. la tenuta della contabilità;
c. la raccolta e gestione delle adesioni;
d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e. la gestione delle prestazioni;
f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g. la predisposizione della modulistica e della rendicontazione e delle comunicazioni
periodiche agli aderenti;
h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte,
mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi
scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e
professionalità.
3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi,
PREVIGEN adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto
della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti di PREVIGEN e degli aderenti per
ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti
con la convenzione.
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di amministrazione di PREVIGEN cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili
richiesti dalle disposizioni normative vigenti.
2. Nel caso in cui il Fondo attivi, con le medesime imprese di assicurazione di cui all’art. 6 comma
1 dello Statuto, nelle forme più idonee a conseguire le finalità previdenziali, uno o più comparti
di natura finanziaria, il Presidente di PREVIGEN provvede alla compilazione del prospetto
della composizione del patrimonio, e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio
dei Sindaci.
3. Le scritture contabili e il bilancio di PREVIGEN sono redatti in conformità alle disposizioni
normative vigenti.
Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione
dell’Assemblea il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato
dalla relazione del Consiglio di amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia
presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli
aderenti possano prenderne visione.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 – Modalità di adesione
1. L’adesione a PREVIGEN avviene mediante presentazione del modulo di adesione, sottoscritto
e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei Dipendenti che hanno manifestato la volontà di
iscriversi a PREVIGEN deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della
documentazione informativa.
2. All’atto dell’adesione PREVIGEN verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite a
PREVIGEN.
4. Il modulo di adesione è presentato dal Dipendente per il tramite della propria Azienda
convenzionata, secondo le norme del presente Statuto, impegna nei confronti di PREVIGEN
l’Azienda al versamento della contribuzione a proprio carico, del TFR, ed a carico del
dipendente.
5. La raccolta delle adesioni dei Dipendenti viene svolta dalle Aziende convenzionate.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, PREVIGEN, sulla base dei dati
forniti dall’Azienda convenzionata, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni
necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. PREVIGEN mette a disposizione degli aderenti lo Statuto, il bilancio e il documento sulle
anticipazioni e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle
disposizioni normative vigenti in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet
di PREVIGEN. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni normative vigenti, viene inviata annualmente all’aderente una
comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale e sull’andamento della
gestione.
Art. 35 – Comunicazioni e reclami
1. PREVIGEN definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per
rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami.
Art. 36 – Clausola compromissoria
1. Tutte le eventuali controversie, nella salvaguardia dei diritti delle parti, tra gli iscritti e
PREVIGEN e tra le aziende convenzionate e PREVIGEN, con esclusione di quelle per legge
riservate alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte alla
competenza di un Collegio Arbitrale costituito da:
a) un componente designato dal Consiglio di Amministrazione di PREVIGEN;
b) un componente designato dall’iscritto ovvero dall’azienda convenzionata;
c) un componente, con funzione di presidente del Collegio, designato di comune accordo
tra i due componenti ovvero, in caso di mancato accordo sulla comune designazione
entro 30 giorni dall’insorgenza della controversia, lo stesso sarà designato dal Presidente
del Tribunale di Treviso.
2. Qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro entro 30 giorni
dall’insorgenza della controversia la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Treviso,
su istanza dell’altra parte.
3. Essi giudicheranno in via rituale secondo diritto ed in conformità alle regole di procedura di
cui agli artt. 809 e ss. del Codice di Procedura Civile.
4. Il loro lodo sarà inappellabile.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 37 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria e sottoposte
all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano
necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni,
istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea alla prima
riunione utile.
Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, PREVIGEN si scioglie per
deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi
che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare
tempestivamente agli altri organi di PREVIGEN nonché alla COVIP tutti gli elementi che
possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
3. In caso di liquidazione di PREVIGEN, l’Assemblea straordinaria procede agli adempimenti
necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di
uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 39 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla
normativa vigente.
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